Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «, coordinamento o federazione di organismi»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

          a) la denominazione;

          b) l'oggetto sociale;

 

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          c) l'assenza di fini di lucro;

          d) l'attribuzione della rappresentanza legale;

          e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

          f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera;

          g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti;

          h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

          i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione».